Menu
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 220
Articolo 220
Attività ispettive e di vigilanza
1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.