Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 127
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1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni mese al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:
a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;
b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5,, del codice;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31.
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31.
3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:
a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.