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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 153
Articolo 153
Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile
1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.