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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 106
Articolo 106
Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato
1. Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.