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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 152
Articolo 152
Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento
1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 del codice.