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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 36
Articolo 36
Accesso del difensore al luogo di custodia
1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita.
2. A tale fine la qualità di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorità che esercita la custodia, è documentata a norma dell'articolo 27 o con altro mezzo equipollente.
3. Quando è disposta la dilazione prevista dall'articolo 104 commi 3 e 4 del codice, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed è da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.