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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 8
Articolo 8
Deposito delle liste
Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la votazione, la lista generale indicata nell'art. 6, secondo comma, è depositata nella cancelleria della Corte suprema di cassazione e nelle cancellerie delle corti di appello.
Entro lo stesso termine, la prima delle due liste generali indicate nel quarto comma dell'articolo citato è depositata nelle cancellerie delle corti di appello, comprese nel collegio, e la seconda nelle cancellerie dei tribunali facenti parte del collegio medesimo.
Tutti i magistrati possono prendere visione delle liste.