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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 15
Articolo 15
Operazioni preliminari
L'ufficio elettorale si riunisce alle ore 8.
Il presidente appone il bollo dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale su un numero di schede pari a quello degli elettori iscritti nella lista.
Il bollo è apposto all'esterno della scheda.
Le altre schede sono conservate a cura del presidente, e sono
utilizzate, previa apposizione del bollo, qualora si presentino a votare, a norma del secondo comma dell'articolo seguente, elettori non iscritti nella lista, ovvero quando occorra sostituire schede deteriorate.
La votazione ha inizio alle ore 9 e prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votazione anche oltre il termine predetto.