Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 68
Contro le deliberazioni delle sezioni dell'attuale Consiglio superiore relative agli scrutini, l'interessato, se alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio non ha proposto istanza di revisione, ha facoltà di proporre al Consiglio superiore il ricorso previsto nell'art. 13 della legge, purché non sia scaduto il termine previsto nell'art. 167, sesto comma, dell'ordinamento giudiziario.
Il Ministro, se non ha già chiesto la revisione, ha facoltà di proporre ricorso; in tal caso il termine previsto nell'art. 13, secondo comma, della legge, decorre dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.
Se è stata proposta l'istanza di revisione dal Ministro o dall'interessato, su di essa delibera il nuovo Consiglio superiore.
Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, le deliberazioni e gli elenchi relativi agli scrutini restano fermi.