Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 23
Gli uffici elettorali presso le corti di appello o sezioni distaccate di corte di appello e presso i tribunali:
a) decidono sulle questioni o proteste riferentisi alle operazioni di voto;
b) attribuiscono i voti validi non contestati;
c) rilevano le nullità e prendono atto delle contestazioni sulla validità delle schede e dei voti, riservando la decisione, in entrambi i casi, all'ufficio centrale elettorale.
Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:
a) incarica uno dei magistrati componenti l'ufficio di consegnare immediatamente all'ufficio centrale elettorale presso la corte di appello del capoluogo del collegio un esemplare del verbale delle operazioni, con copia delle tabelle di scrutinio, ed il plico di cui alla lettera a) dell'art. 21;
b) dispone che un altro esemplare del verbale sia custodito nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale, insieme con il plico di cui alla lettera b) dell'articolo citato.