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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 44
Articolo 44
Commissioni di concorso e di scrutinio
La composizione delle commissioni giudicatrici è regolata dalle norme dell'ordinamento giudiziario.
Delle commissioni di concorso e di scrutinio possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio superiore.
I componenti delle commissioni possono essere confermati anche per l'espletamento di esami e concorsi consecutivi.