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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 55
Articolo 55
Provvedimenti in materia di inamovibilità
I provvedimenti previsti negli articoli 2, secondo comma, e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, sono adottati in conformità di deliberazione motivata del Consiglio superiore, osservate le formalità prescritte dall'articolo 4 dello stesso decreto.
Nei casi previsti nei quarto e quinto comma dell'art. 3 sopra citato non è richiesto il parere del Consiglio giudiziario.