Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 37
Gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio superiore sono comunicati preventivamente al Ministro, il quale puo' formulare osservazioni.
Nelle materie in cui è prescritta la relazione della commissione competente, si da' anzitutto lettura della relazione stessa, salvo che questa non sia fatta oralmente da un componente della commissione. Sono lette quindi le osservazioni del Ministro, quando questi non le esponga personalmente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 16 della legge. Si fa poi luogo alla discussione e alla deliberazione.
Il segretario del Consiglio superiore redige il processo verbale della riunione, indicando le persone intervenute, gli argomenti trattati e, succintamente, le dichiarazioni fatte.
Il processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Esso è letto ed approvato nella seduta successiva.
Un estratto del verbale è trasmesso dal Comitato di presidenza al Ministro per i provvedimenti di cui all'art. 17 della legge.
Il Ministro ha facoltà di richiedere al Consiglio superiore copia degli atti in base ai quali esso emana le proprie deliberazioni.