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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 73
Articolo 73
Esecuzione dei provvedimenti disciplinari
Le decisioni definitive dei Consigli giudiziari costituiti in tribunali disciplinari e della Corte disciplinare, che alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio non hanno avuto esecuzione, sono eseguite nelle forme previste dall'art. 61.