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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 31
Articolo 31
Commissioni
Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, determina all'inizio di ogni anno il numero e le attribuzioni delle commissioni, aventi il compito di riferire al Consiglio, previste dall'art. 3 della legge, e nomina i componenti scegliendoli per due terzi fra i componenti magistrati, e per un terzo fra quelli eletti dal Parlamento.
Nomina altresì i presidenti delle commissioni indicate nel precedente comma e quello della commissione speciale di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge.