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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 45
Articolo 45
Composizione delle commissioni di scrutinio
Gli scrutini sono deliberati dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro. Essi sono regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario.
La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di cassazione è composta dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 21 maggio 1951, n. 392. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione, due dei quali devono ricoprire uno degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.
La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di appello è composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione è sostituito dal componente effettivo più anziano tra quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di appello è sostituito dal componente effettivo più anziano
.La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di appello è composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione è sostituito dal componente effettivo più anziano tra quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di appello è sostituito dal componente effettivo più anziano