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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 2
Articolo 2
Uffici elettorali
Per l'elezione dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e dei magistrati di corte di cassazione è istituito un ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.
Per l'elezione dei magistrati di corte di appello e per l'elezione dei magistrati di tribunale è istituito un ufficio elettorale, rispettivamente presso ciascuna corte di appello o sezione distaccata di corte di appello e presso ciascun tribunale.
Per l'elezione dei magistrati indicati nel comma precedente è istituito altresì, in ciascun collegio, un ufficio centrale elettorale presso la corte di appello del capo luogo del collegio stesso.