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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 35
Articolo 35
Attribuzioni dei segretari
I magistrati della segreteria:
a) assistono, se richiesti, alle adunanze del Consiglio superiore e della sezione disciplinare e redigono il verbale;
b) assistono, se richiesti, alle riunioni del Comitato di presidenza e delle commissioni di cui agli articoli 3 e 11, ultimo comma, della legge;
c) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di presidenza, ricevendo le disposizioni dal Presidente di detto Comitato.