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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 66
Articolo 66
Elezioni
Nella prima attuazione della legge:
a) le attribuzioni di cui all'art. 18, numeri 1 e 2, della legge sono esercitate dal Ministro per la grazia e giustizia;
b) la comunicazione prescritta dagli articoli 22, secondo comma, lettera b), e 24, secondo comma, lettera b), è fatta al Presidente della Repubblica;
c) l'esemplare del verbale da trasmettersi alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura a norma degli articoli 22, secondo comma, lettera a), e 24, secondo comma, lettera c), è inviato alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura costituito a norma del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, che ne curera' la trasmissione alla nuova segreteria.