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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 50
Articolo 50
Promozione a magistrato di tribunale
La promozione alla categoria di magistrato di tribunale, prevista nell'art. 139 dell'ordinamento giudiziario, è disposta su parere motivato del Consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza.
Il parere è comunicato all'interessato e al Ministro.
L'interessato, in caso di parere contrario, ha facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro trenta giorni dalla comunicazione; il Ministro puo' formulare in ogni caso osservazioni a norma dell'art. 11 della legge.