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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 21
Articolo 21
Formazione dei plichi
Alla fine delle operazioni, gli uffici presso i quali ha avuto luogo la votazione procedono alla formazione:
a) del plico contenente le carte relative ad osservazioni e proteste, le schede bianche, le schede di cui sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullità anche di singoli voti in esse contenuti, e le schede contestate;
b) del plico contenente le schede con voti validi e una copia delle tabelle di scrutinio.