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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 40
Articolo 40
Richieste all'Ispettorato
Il Consiglio superiore, nel fare le sue richieste all'Ispettorato generale, presso il Ministero di grazia e giustizia, ne informa il Ministro, al quale puo' richiedere che autorizzi l'esame dei fascicoli personali dei singoli magistrati.
L'ispettore generale trasmette direttamente al Consiglio la relazione e gli atti delle inchieste promosse dal Consiglio stesso, e contemporaneamente ne invia copia al Ministro.