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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 53
Articolo 53
Ordine delle promozioni per scrutinio
La facoltà, prevista nell'art. 172, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di derogare all'ordine delle promozioni quando ricorrono speciali esigenze di servizio, spetta al Consiglio superiore della magistratura.