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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 19
Articolo 19
Nullita' delle schede e dei voti
Sono nulle, oltre le schede bianche:
a) le schede non conformi al modello prescritto o prive del bollo indicato nell'art. 15, ovvero recanti scrittura o segni tali da far riconoscere l'elettore;
b) le schede contenenti voti a favore di un numero di magistrati eccedente quello per il quale è consentito votare secondo le indicazioni delle schede stesse.
Sono nulli i voti espressi a favore di magistrati appartenenti ad uffici non compresi nel collegio elettorale, ovvero a favore di magistrati di categoria diversa da quella per cui ha luogo la votazione.