Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie
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Preambolo
1Collegi elettorali per l'elezione dei magistrati di corte d'appello e dei magistrati di tribunale
2Uffici elettorali
3Composizione degli uffici elettorali
4Categorie di elettori e di eleggibili
5Appartenenza dei magistrati alle circoscrizioni degli uffici e ai collegi elettorali
6Formazione delle liste degli elettori e degli eleggibili
7Magistrati esclusi dal voto e non eleggibili
8Deposito delle liste
9Aggiornamento delle liste
10Liste da trasmettere agli uffici elettorali
11Rimborso di spese e indennità
12Giorno della votazione
13Schede
14Sala elettorale
15Operazioni preliminari
16Votazione
17Chiusura della votazione
18Spoglio delle schede
19Nullità delle schede e dei voti
20Vidimazione di carte e schede
21Formazione dei plichi
22Compiti dell'ufficio unico elettorale
23Compiti degli uffici elettorali
24Compiti dell'ufficio centrale elettorale
25Verbali
26Provvedimenti sui reclami
27Divieto di rielezione
28Cessazione dalla carica per promozione
29Incompatibilità
30Collocamento fuori ruolo
30-bisCollocamento fuori ruolo organico dei professori delle Università eletti componenti del Consiglio superiore I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avrà efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore. Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
31Commissioni
32Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare
33
34Magistrati e cancellieri della segreteria
35Attribuzioni dei segretari
36Inizio del funzionamento
37Adunanze
38Delega ai presidenti delle corti di appello
39Istanze e rapporti
40Richieste all'Ispettorato
41Relazioni annuali dei procuratori generali
42Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze
43Concorsi
44Commissioni di concorso e di scrutinio
45Composizione delle commissioni di scrutinio
46Ammissione al concorso per uditore giudiziario
47Nomina a uditore giudiziario
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49
50Promozione a magistrato di tribunale
51Ammissione al concorso per magistrato di corte di appello
52Produzione dei titoli nei con corsi e negli scrutini
53Ordine delle promozioni per scrutinio
54Reclami e ricorsi
55Provvedimenti in materia di inamovibilità
56Poteri di sorveglianza del Ministro
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62
63Competenza del Consiglio e del Ministro in ordine a particolari provvedimenti
64Autorizzazione alle funzioni di arbitro
65Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità
66Elezioni
67Segreteria
68Revisione dello scrutinio
69Assunzioni e promozioni dei magistrati per concorso
70Giudizi disciplinari in corso
71Ricorsi in materia disciplinare
72Revisione del procedimento disciplinare
73Esecuzione dei provvedimenti disciplinari
74Entrata in vigore del presente decreto
Allegati

Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 19

Articolo 19
Nullita' delle schede e dei voti

Sono nulle, oltre le schede bianche:
a) le schede non conformi al modello prescritto o prive del bollo indicato nell'art. 15, ovvero recanti scrittura o segni tali da far riconoscere l'elettore;
b) le schede contenenti voti a favore di un numero di magistrati eccedente quello per il quale è consentito votare secondo le indicazioni delle schede stesse.
Sono nulli i voti espressi a favore di magistrati appartenenti ad uffici non compresi nel collegio elettorale, ovvero a favore di magistrati di categoria diversa da quella per cui ha luogo la votazione.