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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 41
Articolo 41
Relazioni annuali dei procuratori generali
Le relazioni previste nell'art. 86 dell'ordinamento giudiziario sono inviate anche al Consiglio superiore.
La facoltà prevista nell'art. 88 dell'ordinamento giudiziario è esercitata dal Consiglio superiore.