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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 52
Articolo 52
Produzione dei titoli nei con corsi e negli scrutini
La determinazione del periodo al quale debbono riferirsi i lavori giudiziari a norma dell'art. 158, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore. Il provvedimento previsto dal terzo comma è adottato dal Comitato di presidenza.
Le stesse disposizioni si applicano per la determinazione dei periodi previsti negli articoli 163, secondo comma, e 164, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario.