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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 69
Articolo 69
Assunzioni e promozioni dei magistrati per concorso
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e quella per gli esami di aggiunto giudiziario, già nominate alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio, restano in funzione. Alle graduatorie da esse formate si applica la disposizione dell'art. 12 della legge.