Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 29
Se le cause di incompatibilità previste nell'art. 33, primo, secondo e quarto comma della legge, presistono alla elezione, il componente del Consiglio superiore deve, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, comunicare la propria opzione al Presidente. Nel caso di contestazione dell'elezione, il termine resta sospeso fino alla pronunzia di cui all'art. 29, secondo comma, della legge.
Se il componente dichiara di optare per la permanenza nel Consiglio superiore, deve entro quindici giorni far cessare la causa di incompatibilità.
Se il componente non ottempera alle disposizioni dei commi precedenti, il Consiglio superiore della magistratura lo dichiara decaduto dalla carica.
Qualora le cause di incompatibilità si verifichino durante il quadriennio, il componente decade dalla carica.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio superiore.