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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 71
Articolo 71
Ricorsi in materia disciplinare
Se alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio superiore non è stato proposto ricorso contro le decisioni dei Consigli giudiziari costituiti in tribunali disciplinari e non sono scaduti i termini previsti nell'articolo 37 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il ricorso puo' essere proposto alla sezione disciplinare del nuovo Consiglio superiore.