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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 1
Articolo 1
Collegi elettorali per l'elezione dei magistrati di corte d'appello e dei magistrati di tribunale
I collegi istituiti dall'art. 26 della legge comprendono il territorio dei distretti di corte di appello indicati per ciascuno di essi nell'annessa tabella A. Nella stessa tabella è indicato il capoluogo di ciascun collegio.