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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 32
Articolo 32
Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare
Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell'articolo 39 della legge..
Se deve essere sostituito un componente effettivo puo' essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione