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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 63
Articolo 63
Competenza del Consiglio e del Ministro in ordine a particolari provvedimenti
I provvedimenti previsti negli articoli 7, 12, secondo comma, 37 e 112 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati, su richiesta del Ministro, con l'osservanza delle forme previste nell'art. 17 della legge.
Restano ferme le facoltà attribuite al Ministro negli articoli 10 e 162, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, e quelle attribuite ai capi di corte in materia di applicazioni e di supplenze a norma dello stesso ordinamento e dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232.