Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 22
L'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione:
a) decide sulle questioni e proteste riferentisi alle operazioni di voto;
b) attribuisce i voti validi, dichiara le nullità e decide sulle contestazioni relative alla validità delle schede e dei voti.
Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:
a) proclama eletti, nel limite dei posti riservati a ciascuna categoria di eleggibili, i magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e i magistrati di corte di cassazione che hanno riportato il maggior numero di voti;
b) comunica al Presidente del Consiglio superiore della magistratura i nomi dei magistrati eletti; uguale comunicazione è fatta agli eletti e al Ministro per la grazia e giustizia;
c) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore, un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia, e un terzo sia conservato nella cancelleria della Corte suprema di cassazione insieme con i plichi di cui all'articolo precedente.