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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 51
Articolo 51
Ammissione al concorso per magistrato di corte di appello
L'ammissione al concorso per la promozione a magistrato di corte di appello è deliberata dal Consiglio superiore su parere motivato del Consiglio giudiziario.
Il parere è comunicato all'interessato ed al Ministro.
L'interessato, in caso di parere contrario, ha facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro quindici giorni dalla comunicazione; il Ministro puo' formulare in ogni caso osservazioni a norma dell'art. 11 della legge.
Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia il parere per l'ammissione al Concorso è riservato al Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.