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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 38
Articolo 38
Delega ai presidenti delle corti di appello
La delega ai presidenti delle corti di appello per la nomina e la revoca dei conciliatori, dei vice conciliatori e dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate, è conferita, su conforme deliberazione del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro. La delega puo' esser conferita per tutta la durata del Consiglio superiore.