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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 7
Articolo 7
Magistrati esclusi dal voto e non eleggibili
Nelle liste di cui all'articolo precedente non sono iscritti i magistrati sospesi dalle funzioni.
In corrispondenza dei nomi dei magistrati che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 24 della legge è apposta l'annotazione "non eleggibile". La stessa annotazione è apposta in corrispondenza dei nomi degli aggiunti giudiziari e dei magistrati di tribunale con meno di quattro anni di anzianità alla data delle elezioni.