Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 16
I magistrati, previa identificazione, votano secondo l'ordine in cui si presentano.
Sono ammessi a votare i magistrati iscritti, rispettivamente, nelle liste degli elettori indicate nell'art. 6, secondo e quarto comma, e quelli che, anche se non iscritti, provino di avere assunto servizio entro il giorno delle elezioni in un ufficio compreso nella circoscrizione dell'ufficio elettorale. Questi ultimi sono iscritti in calce alla lista.
Il presidente dell'ufficio elettorale, o in sua assenza il componente più anziano, consegna una scheda e una matita a ciascun votante. Questi, nell'apposita cabina, scrive sulla scheda il cognome e il nome dei magistrati per i quali vota, aggiungendo, nei casi di omonimia, anche l'indicazione dell'ufficio cui essi sono addetti.
L'elettore chiude quindi la scheda e la riconsegna al presidente, il quale, in presenza dell'elettore, la pone nell'urna.
Il segretario prende nota, nella lista degli elettori, dell'avvenuta manifestazione del voto.
Nello spazio riservato all'ufficio elettorale, gli elettori sono ammessi per il tempo necessario alla manifestazione del voto.