Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 10
Una copia della lista generale indicata nell'art. 6, secondo comma, è trasmessa al presidente dell'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.
Ai presidenti degli uffici elettorali costituiti presso le corti di appello e presso i tribunali sono trasmessi, rispettivamente, una copia della lista dei magistrati di corte di appello e l'estratto della lista dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari, indicati nell'articolo 6, terzo comma.
Ai presidenti degli uffici elettorali indicati nel comma precedente è comunicata altresì, secondo la rispettiva competenza, copia delle liste generali di cui all'art. 6, quarto comma.
Ai presidenti degli uffici centrali elettorali è trasmessa copia di entrambe le liste generali indicate nel comma precedente.