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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 26
Articolo 26
Provvedimenti sui reclami
Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 29 della legge, il Consiglio superiore della magistratura puo' richiedere, agli uffici giudiziari presso cui sono depositati, tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.
Il Consiglio superiore provvede alle rettifiche conseguenti all'accoglimento dei reclami.
Se annulla le operazioni di uno o più uffici elettorali, puo' disporre, in quanto sia necessario e limitatamente agli uffici stessi, la rinnovazione delle elezioni. Queste hanno luogo entro sessanta giorni dalla dichiarazione di nullità delle precedenti operazioni, salva l'osservanza della disposizione dell'art. 21, ultimo comma, della legge.