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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 20
Articolo 20
Vidimazione di carte e schede
Le carte relative ad osservazioni e proteste sono immediatamente vidimate con la firma del presidente dell'ufficio elettorale.
Nello stesso modo sono vidimate le schede bianche, quelle per le quali sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullità anche di singoli voti in esse contenuti e quelle contestate. Sulle schede è indicato il motivo per cui ha luogo la vidimazione.