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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 30-bis
Articolo 30-bis
Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore I professori di ruolo delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avra' efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore. Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.
I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205.
Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive
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