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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 11
Articolo 11
Rimborso di spese e indennità
Ai magistrati che per esercitare il diritto di voto si recano fuori del comune in cui ha sede l'ufficio cui sono addetti, e ai componenti degli uffici elettorali incaricati a norma dell'art. 23 di consegnare gli atti della elezione all'ufficio centrale elettorale, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione secondo le disposizioni in vigore.