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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 13
Articolo 13
Schede
Le schede per la votazione sono stampate in tre tipi diversi a seconda della categoria degli elettori, in conformità ai modelli A, B e C annessi al presente decreto.
Esse sono spedite in congruo numero dal Ministero di grazia e giustizia al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle corti di appello almeno venti giorni prima di quello stabilito per le elezioni.
I presidenti delle corti di appello trasmettono ai presidenti delle sezioni distaccate e ai presidenti dei tribunali dipendenti le schede occorrenti per la votazione, in congruo numero.