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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 34
Articolo 34
Magistrati e cancellieri della segreteria
I magistrati che costituiscono la segreteria sono posti fuori del ruolo organico della Magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo, previa deliberazione del Consiglio superiore, sentito il Ministro.
I magistrati della segreteria cessano dall'incarico alla scadenza del Consiglio superiore, ma possono essere riconfermati. Continuano tuttavia nell'incarico finchè non sono sostituiti.
I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti alla segreteria del Consiglio superiore sono posti fuori delle piante organiche degli uffici giudiziari.