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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 18
Articolo 18
Spoglio delle schede
Ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente, uno dei componenti del seggio estrae le schede dall'urna ad una ad una e le porge al presidente, il quale enuncia i voti. Di questi è presa nota, contemporaneamente, in apposite tabelle, da un altro componente dell'ufficio e dal segretario.
Durante tali operazioni gli elettori possono sostare nello spazio riservato all'ufficio elettorale e sollevare contestazioni sulla validità delle schede e dei voti.