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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 54
Articolo 54
Reclami e ricorsi
Scaduto il termine di trenta giorni indicato nell'articolo 12 della legge, il Consiglio superiore prende in esame i reclami proposti, ed entro i trenta giorni successivi approva la graduatoria quando non vi riscontra violazioni di legge.
Alle decisioni del Consiglio superiore sui ricorsi previsti nell'art. 13 della legge si applica la disposizione dell'art. 167, settimo comma, dell'ordinamento giudiziario.
I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore che abbiano fatto parte di commissioni di concorso o di scrutinio non possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio sui reclami e sui ricorsi proposti, a norma degli articoli 12 e 13 della legge, avverso gli atti e le deliberazioni delle commissioni stesse.
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