Menu
Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 27
Articolo 27
Divieto di rielezione
Il divieto stabilito dall'art. 32 della legge vale anche per i componenti che, per qualsiasi ragione, siano cessati dalla carica prima della scadenza del quadriennio.
Parimenti un componente già eletto dai magistrati non puo' essere rieletto dal Parlamento per il quadriennio successivo, e viceversa.