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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 56
Articolo 56
Poteri di sorveglianza del Ministro
Per l'esercizio dell'azione disciplinare, per l'organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e puo' chiedere ai capi di corte informazioni sul conto di singoli magistrati.