Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 6
Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione del corpo elettorale, il Ministro per la grazia e giustizia comunica:
a) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, l'elenco dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e quello dei magistrati di corte di cassazione, con l'indicazione dell'ufficio giudiziario cui ciascuno di essi è addetto;
b) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle corti di appello, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio presso uffici non giudiziari e di quelli collocati fuori ruolo;
c) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e al Presidente della corte di appello di Roma, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio fuori del territorio dello Stato, nonché quelli dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative.
Il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, di concerto con il Procuratore Generale, forma la lista generale dei magistrati di corte di cassazione, indicando separatamente quelli con ufficio direttivo, con l'indicazione, per tutti, dell'ufficio di appartenenza, e la trasmette ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello.
I presidenti delle corti di appello, di concerto con i procuratori generali, formano due liste dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nei rispettivi distretti: nella prima sono iscritti i magistrati di corte di appello, nella seconda i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari. Estratti di quest'ultima lista, comprendenti i magistrati in servizio in ciascun circondario, sono trasmessi ai presidenti dei rispettivi tribunali.
I presidenti delle Corti di appello inviano copia delle due liste indicate nel precedente comma al Presidente della corte di appello del capoluogo del collegio, il quale, di concerto con il Procuratore generale, forma due liste generali dei magistrati in servizio nei distretti compresi nel Collegio, indicando per ciascuno l'ufficio di appartenenza. Copie della prima lista, nella quale sono iscritti i magistrati di corte di appello, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello del collegio; copie della seconda, in cui sono iscritti i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali compresi nel collegio medesimo.