Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 3
L'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione è composto di un presidente di sezione, che lo presiede, e di due magistrati di corte di cassazione, designati dal Primo Presidente.
Gli uffici elettorali presso le Corti di appello e presso le sezioni distaccate delle Corti di appello sono composti di tre magistrati di corte di appello in servizio nel territorio del distretto, il più anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di corte di appello nominato dal Presidente della Corte.
Gli uffici elettorali presso i tribunali sono composti di tre magistrati di tribunale in servizio nel territorio del circondario, il più anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente del Tribunale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente del Tribunale.
L'ufficio centrale elettorale presso le corti di appello dei capoluoghi di collegio è composto del Presidente della Corte, ovvero di un presidente di sezione da lui delegato, che lo presiede, di due magistrati di corte di appello e di due magistrati di tribunale, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente della Corte.